Scopri il regolamento interno di RHOME, il documento ufficiale che definisce l’organizzazione, le regole di funzionamento, i diritti e i doveri dei membri, nonché le procedure relative alla gestione dei contributi e al supporto in caso di decesso. Uno strumento essenziale per garantire trasparenza, solidarietà e corretto funzionamento della nostra comunità.

REGOLAMENTO INTERNO

 

SEZIONE 1 – PREAMBOLO

Articolo 1.1 – Scopo del Regolamento Interno

Lo scopo del presente Regolamento Interno è garantire il corretto svolgimento e il funzionamento efficace dell’organizzazione. Il Regolamento Interno fornisce linee guida per mantenere la visione dell’organizzazione, stabilire un rapporto stretto e solidale tra il Bureau/Consiglio Direttivo e i delegati, risolvere eventuali ambiguità, facilitare le attività quotidiane e migliorare la gestione del Bureau/Consiglio. Il presente Regolamento Interno svolge di fatto la funzione di statuto dell’organizzazione.

Articolo 1.2 – Documento in evoluzione

Il Regolamento Interno è concepito come un documento in evoluzione per i dirigenti, i presidenti delle associazioni e i delegati dell’organizzazione. Costituisce un insieme di regole che ogni associazione/membro deve rispettare. Il Regolamento Interno deve essere reso disponibile a ciascuna associazione/membro dell’organizzazione RHOME tramite il sito web o via posta elettronica.

SEZIONE 2 – DENOMINAZIONE

Articolo 2.1 – Nome ufficiale

Il nome ufficiale dell’organizzazione è Return Home. La traduzione francese è Retour à la Maison (RHOME).

SEZIONE 3 – MISSIONE E OBIETTIVI

Articolo 3.1 – Missione

La missione di RHOME è creare una rete di camerunesi residenti in Italia per aiutare le famiglie della comunità ad alleviare il peso finanziario legato alla perdita di una persona cara.

Articolo 3.2 – Obiettivi

Gli obiettivi di RHOME sono i seguenti:

  1. Creare una banca dati elettronica delle diverse associazioni camerunesi e dei camerunesi residenti in Italia.
  2. Facilitare il rimpatrio delle salme delle persone appartenenti alle associazioni membri di RHOME decedute in Italia o in altri paesi, escluso il Camerun.
  3. Facilitare la sepoltura delle persone appartenenti alle associazioni membri decedute in Italia.
  4. Informare tutte le associazioni membri, tramite i loro presidenti e delegati, in caso di decesso di un membro.
  5. Raccogliere contributi (donazioni) da ogni membro o associazione di RHOME.
  6. Trasferire i contributi raccolti all’impresa funebre e al beneficiario, se vi è un saldo residuo dopo la deduzione dei costi amministrativi.

SEZIONE 4 – ORGANI DIRETTIVI

Articolo 4.1 – Composizione del Bureau/Consiglio Direttivo

Il Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME è composto da un Presidente, uno o più Vicepresidenti, uno o più Segretari Generali, un Tesoriere e un Revisore. Il Bureau/Consiglio può nominare ulteriori responsabili. I membri i cui poteri e doveri non sono definiti nel presente regolamento avranno le competenze e svolgeranno le funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4.2 – Nomina

Tutti i membri di RHOME sono cooptati dal Fondatore di RHOME, Vitus Fonkwa Azane, e approvati dal Bureau/Consiglio Direttivo.

SEZIONE 5 – ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 5.1 – Convocazione

L’Assemblea Generale è convocata dal Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME.

Articolo 5.2 – Luogo e orario

Il Bureau/Consiglio Direttivo stabilisce il luogo e l’orario dell’Assemblea Generale.

Articolo 5.3 – Partecipazione

I presidenti e i delegati di ogni associazione devono partecipare all’Assemblea Generale.

SEZIONE 6 – RIUNIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO

Articolo 6.1 – Frequenza

Il Bureau o Consiglio Direttivo di RHOME si riunisce almeno tre (3) volte all’anno per una revisione periodica per garantire che l’organizzazione operi in conformità alla sua missione e ai suoi obiettivi.

Articolo 6.2 – Riunioni di emergenza

In caso di emergenza, il Presidente convoca una riunione.

SEZIONE 7 – RIUNIONI STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO

Il Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME si riunisce entro quarantotto (48) ore dall’annuncio del decesso di una persona appartenente a un’associazione membro di RHOME al fine di:

  1. Annunciare ufficialmente il decesso dell’individuo.
  2. Verificare e presentare tutti i documenti necessari per convalidare il decesso.
  3. Preparare e distribuire la tabella dei contributi per la raccolta fondi dalle associazioni membri.

SEZIONE 8 – ADESIONE

Articolo 8.1 – Ammissione

L’adesione a RHOME è gratuita e volontaria; tuttavia, sia le persone fisiche sia le associazioni possono diventare membri.

Articolo 8.2 – Accettazione del regolamento

Qualsiasi individuo o associazione che diventa membro di RHOME deve accettare di rispettare il presente Regolamento Interno.

Articolo 8.3 – Benefici

Le associazioni membri beneficiano di assistenza tramite contributi in caso di decesso di persone appartenenti all’associazione interessata, a condizione che siano in regola, compreso il pagamento delle quote amministrative e/o di iscrizione e il rispetto di tutti i requisiti previsti.

Articolo 8.4 – Criteri di adesione

RHOME accetta come membri individuali persone che non appartengono ad alcun gruppo o associazione, oppure gruppi composti da almeno venti (20) individui. Nessuna associazione può avere meno di dieci (10) membri.

- Gli individui privi di un’iscrizione associativa preesistente sono comunque ammessi. Tutti gli iscritti hanno la possibilità di registrare l’intero nucleo familiare mediante un’unica domanda, che include generalmente il coniuge e i figli minorenni non sposati conviventi

Articolo 8.5 – Membro attivo

L’adesione è considerata “attiva” una volta assegnato e comunicato via email un numero di registrazione RHOME.

Articolo 8.6 – Discrezionalità

RHOME si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di adesione a propria discrezione.

Articolo 8.7 – Recesso

Qualsiasi membro o appartenente a un’associazione può ritirarsi volontariamente da RHOME presentando una lettera o un’email al Bureau/Consiglio Direttivo.

Articolo 8.8 – Esclusione

RHOME ha l’autorità di escludere qualsiasi membro o associazione il cui comportamento possa disturbare o destabilizzare l’organizzazione.

SEZIONE 9 – REGISTRAZIONE

Articolo 9.1 – Assegnazione

I numeri di registrazione vengono assegnati e pubblicati almeno novanta (90) giorni dopo la ricezione di una nuova registrazione o di una lista aggiuntiva.

Articolo 9.2 – Residenza

Ogni membro di RHOME deve essere residente in Italia.

Articolo 9.3 – Unicità

Nessun membro o associazione può avere più di un numero di registrazione. È responsabilità di ciascun presidente/delegato assicurarsi che la propria associazione non sia registrata più di una volta.

Articolo 9.4 – Riammissione

Qualsiasi ex membro può essere riammesso dopo aver versato tutti i contributi mancanti, comprese eventuali quote di rientro, e dopo un periodo di attesa di novanta (90) giorni dalla ricezione del pagamento.

Articolo 9.5 – Accuratezza dei dati

I nomi e le date di nascita devono essere forniti esattamente come riportati nei documenti ufficiali. Non saranno accettate modifiche del nome di persone decedute dopo l’annuncio del decesso.

SEZIONE 10 – REGISTRAZIONE DEI NUOVI MEMBRI

Articolo 10.1 – Presentazione delle domande

Le domande di registrazione dei nuovi membri possono essere presentate in qualsiasi momento.

Articolo 10.2 – Idoneità

RHOME accetta come membri individui e associazioni o gruppi composti da almeno venti (20) persone.

Articolo 10.3 – Modulo di registrazione

Il modulo denominato “Nuova Registrazione” può essere scaricato dal sito web.

Articolo 10.4 – Requisiti di presentazione

Il modulo deve essere compilato in lettere maiuscole e inviato a RHOME via email.

Articolo 10.5 – Periodo di attesa

È previsto un periodo di attesa di almeno novanta (90) giorni dopo la ricezione di una nuova lista per la registrazione.

SEZIONE 11 – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI MEMBRI

Articolo 11.1 – Periodo di presentazione

Tutte le richieste di aggiornamento dei dati individuali nelle liste delle associazioni membri devono essere presentate tra il 23 e il 25 di ogni mese (una finestra di tre giorni). Nessuna richiesta sarà elaborata se presentata al di fuori di questo periodo.

Articolo 11.2 – Formato

Tutti i moduli RHOME possono essere scaricati dal sito rhomeitaly.org, compilati e restituiti in formato EXCEL. L’invio in un formato diverso da Excel può causare ritardi.

Articolo 11.3 – Modalità di invio

Per l’invio dei moduli deve essere utilizzata una nuova email. Il mancato rispetto può causare ritardi. Non devono essere utilizzate risposte a email precedenti.

Articolo 11.4 – Requisiti di compilazione

Tutti i moduli devono essere compilati in lettere maiuscole.

Articolo 11.5 – Aggiornamento dei dati

Si incoraggiano le associazioni a mantenere le proprie liste il più aggiornate possibile.

Articolo 11.6 – Restrizioni

RHOME non accetterà alcuna correzione del nome di un membro deceduto dopo il decesso.

Articolo 11.7 – Aggiunta di individui

  1. Tutte le richieste di aggiunta di individui appartenenti alle associazioni membri devono essere presentate utilizzando il modulo “RHOME Addition”.
  2. Nomi e date di nascita devono essere scritti esattamente come riportati nei documenti ufficiali (carta d’identità, passaporto, ecc.).
  3. È previsto un periodo di attesa di almeno novanta (90) giorni dopo la ricezione del modulo di aggiunta prima che l’individuo venga inserito.
  4. Gli individui aggiunti devono pagare le quote amministrative e di registrazione entro quindici (15) giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 11.8 – Recesso

  1. Tutte le richieste di recesso devono essere presentate utilizzando il modulo “RHOME Withdrawal”.
  2. Al momento della presentazione, tutti i dati personali inclusi nel modulo saranno automaticamente rimossi. L’associazione cesserà di essere membro di RHOME anche se la pubblicazione è in attesa. La pubblicazione avverrà entro una (1) o due (2) settimane.
  3. La data effettiva sarà il 25 del mese in cui il modulo è stato presentato.

Articolo 11.9 – Correzione del nome

  1. Tutte le richieste di correzione del nome devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo.
  2. Le correzioni saranno effettuate solo per errori minori, come errori tipografici.
  3. In caso di cambio legale del nome:
    • Divorzio: è richiesta copia del decreto di divorzio
    • Matrimonio: è richiesta copia del certificato di matrimonio
    • Ordinanza del tribunale: è richiesto documento ufficiale del tribunale

Articolo 11.10 – Trasferimento

  1. Qualsiasi individuo appartenente a un’associazione membro attiva può trasferirsi a un’altra associazione senza ritardi.
  2. Il trasferimento deve essere effettuato utilizzando il modulo “RHOME Member Transfer Form”.
  3. Sia i presidenti/delegati dell’associazione attuale che quelli dell’associazione futura devono inviare conferma via email.

Articolo 11.11 – Persone di contatto

Gli aggiornamenti dei contatti devono essere presentati utilizzando il modulo “RHOME Contacts”.

 

SEZIONE 12 – MEMBRI DI RITORNO

Articolo 12.1 – Riammissione

Qualsiasi membro o associazione che si sia ritirato volontariamente da RHOME può rientrare previa assegnazione di un nuovo numero di registrazione RHOME.
Il membro/associazione che rientra deve pagare tutti i contributi non versati, oltre alle quote di rientro, e rispettare un periodo di attesa di novanta (90) giorni dalla ricezione da parte di RHOME del pagamento delle quote di rientro.
Qualsiasi individuo che abbia lasciato volontariamente un’associazione membro di RHOME può rientrare in tale associazione.

SEZIONE 13 – FRODE

Articolo 13.1 – Definizione

La frode comprende:

  1. Un membro in possesso di un numero di registrazione RHOME ma non residente in Italia.
  2. Qualsiasi documento falsificato.
  3. Qualsiasi dichiarazione falsa.

Articolo 13.2 – Sanzioni

In caso di sospetto di violazione, il Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME può prendere in considerazione l’emissione di un avvertimento o l’applicazione di una sanzione. La decisione dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun caso.
Se la violazione è finalizzata a disturbare o destabilizzare l’organizzazione, l’adesione del responsabile sarà revocata.
Se la frode è accertata, l’individuo e/o l’associazione responsabile saranno espulsi da RHOME.

SEZIONE 14 – IDENTIFICAZIONE DEI MEMBRI

Articolo 14.1 – Proprietà

Tutte le tessere di identificazione RHOME restano di esclusiva proprietà di RHOME e non possono essere utilizzate in alcun caso al di fuori dell’ambito dell’organizzazione.
L’uso dei nomi RHOME, dei numeri di registrazione, degli indirizzi email e dei numeri di telefono per scopi politici o commerciali è severamente vietato.

Articolo 14.2 – Restrizioni

È severamente vietato l’uso dei nomi, numeri di registrazione, email o numeri di telefono RHOME per scopi politici o economici.

SEZIONE 15 – CONTROVERSIE

Articolo 15.1 – Sede legale

La sede legale di RHOME si trova in:
Via Re di Roma 4, Fara in Sabina, Rieti, Italia.

Articolo 15.2 – Reclami

  1. Solo i membri e le associazioni hanno il diritto di chiamare l’organizzazione a rispondere e di contestarne il funzionamento, inclusa la gestione dei fondi, sia davanti a un tribunale sia tramite l’Assemblea Generale.
  2. Gli individui appartenenti ad associazioni membri di RHOME non hanno il diritto di chiamare l’organizzazione a rispondere e non possono contestarne il funzionamento, né davanti a un tribunale né in altro modo, inclusa la gestione dei fondi e la condotta dei dirigenti.
  3. I dipendenti di RHOME sono retribuiti dall’organizzazione per il lavoro svolto per suo conto.

Articolo 15.3 – Spese legali

In qualsiasi controversia, arbitrato o altro procedimento in cui RHOME risulti vincitrice, RHOME recupererà dalla parte soccombente le ragionevoli spese legali sostenute.

SEZIONE 16 – IN CASO DI DECESSO DI UN MEMBRO

Articolo 16.1 – Notifica del decesso

Ogni decesso deve essere comunicato all’ufficio RHOME entro sette (7) giorni dalla data del decesso; oltre tale termine il decesso non sarà più preso in considerazione da RHOME e non saranno erogati contributi.
Al fine di preservare la privacy del defunto, le associazioni e le famiglie sono incoraggiate, ma non obbligate, a oscurare la causa del decesso (generalmente indicata nel certificato di morte) prima di trasmetterlo a RHOME.

Articolo 16.2 – Decesso in Italia

Documenti richiesti:

  1. Certificato di morte
  2. Numero di registrazione
  3. Foto
  4. Fattura funeraria
  5. Prova di regolarità

Articolo 16.3 – Decesso fuori dall’Italia (escluso Camerun)

I seguenti documenti devono essere presentati in caso di decesso avvenuto fuori dall’Italia, ma non in Camerun:

  1. Certificato di morte (la causa del decesso può essere oscurata);
  2. Numero di registrazione RHOME;
  3. Fotografia del defunto;
  4. Fattura dell’impresa funebre;
  5. Tessera sanitaria;
  6. Copia del passaporto con timbro d’ingresso;
  7. Copia del biglietto aereo.

Articolo 16.4 – Procedure amministrative

RHOME non è responsabile delle procedure amministrative. Tale responsabilità ricade sulla famiglia interessata dal decesso.
Di conseguenza, RHOME non conserva documenti relativi ai decessi o alle famiglie e non mantiene archivi a riguardo.

SEZIONE 17 – CONTRIBUTI

Articolo 17.1 – Obbligo

Tutte le associazioni membri attive devono partecipare ai contributi, anche se il decesso è avvenuto prima della loro registrazione.

Articolo 17.2 – Importo

  1. L’importo fisso da raccogliere è di €10.000,00 (diecimila euro) per ogni decesso. Tale importo viene distribuito tra tutti i membri attivi delle associazioni, e il contributo di ciascuna associazione dipende dal numero totale dei suoi membri.
  2. L’importo del contributo non può essere modificato dopo l’emissione della lista dei contributi.

Articolo 17.3 – Scadenza

  1. Il termine per i contributi è di sette (7) giorni dall’emissione della tabella dei contributi da parte del Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME.
  2. Le associazioni sono fortemente incoraggiate a contribuire immediatamente dopo la pubblicazione della lista, senza attendere il settimo giorno.
  3. L’annuncio ufficiale del decesso avviene solo dopo che il Bureau/Consiglio ha ricevuto i documenti richiesti.

Articolo 17.4 – Idoneità

  • Il decesso deve essere verificato e certificato dal Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME.
  • Il nome dell’individuo, come indicato nel certificato di morte, deve corrispondere esattamente al nome presente nel database RHOME.
  • Il membro o l’associazione deve essere in regola (pagamento delle quote e rispetto delle condizioni).
  • Il defunto deve essere stato in regola con le quote prima della data del decesso.

Articolo 17.5 – Non idoneità

I contributi non saranno concessi nei seguenti casi:

  1. Il decesso è avvenuto durante il periodo di attesa prima dell’assegnazione del numero di registrazione.
  2. Il soggetto non aveva pagato le quote amministrative e di registrazione.
  3. Il nome sul certificato di morte non corrisponde al database RHOME.
  4. Il decesso è stato comunicato dopo sette (7) giorni.
  5. Il decesso è avvenuto in Camerun.
  6. Il defunto è stato cremato.

Articolo 17.6 – Modalità di pagamento

I contributi possono essere effettuati tramite:

  1. Versamento/bonifico su uno dei conti bancari RHOME indicati nella lista dei contributi
  2. PayPal tramite il sito RHOME
  3. Pagamento online utilizzando l’e-mail RHOME: returnhome60@gmail.com

Articolo 17.7 – Procedure

  1. I versamenti bancari devono essere effettuati esattamente per l’importo indicato nella lista dei contributi. Non omettere i centesimi, poiché sono importanti per identificare l’associazione.
  2. La prova del pagamento deve essere inviata via e-mail dopo ogni versamento ai conti RHOME.

SEZIONE 18 – EROGAZIONE

Articolo 18.1 – Importo

RHOME erogherà un importo totale di €10.000,00 (diecimila euro) per ogni decesso per contribuire al rimpatrio o alla sepoltura di uno o più membri deceduti. Tale importo sarà versato direttamente all’impresa funebre e al beneficiario, qualora vi sia un saldo residuo.

Articolo 18.2 – Pagamento

  1. Il pagamento della fattura dell’impresa funebre sarà effettuato con uno dei seguenti metodi:
    • Bonifico bancario sul conto dell’impresa funebre
    • Pagamento diretto all’impresa funebre tramite assegno o assegno circolare
  2. Qualora vi sia un saldo residuo, sarà effettuato un bonifico o emesso un assegno dell’importo corrispondente a favore del beneficiario. Il presidente o delegato dell’associazione di appartenenza del defunto sarà responsabile di fornire il nome e l’indirizzo postale del beneficiario.

Articolo 18.3 – Restrizioni

In nessun caso i fondi saranno pagati in contanti al beneficiario.

SEZIONE 19 – SANZIONI

  1. Tutti i membri rientranti dovranno pagare una penale di €50,00, oltre ai contributi non versati.
  2. Qualsiasi membro o associazione che non effettua il proprio contributo (donazione) entro la scadenza sarà soggetto a una penale di €50,00.
  3. Qualsiasi membro o associazione che non paga il contributo (incluse le penali) entro ventiquattro (24) ore dalla scadenza sarà escluso da RHOME.
  4. Dopo trenta (30) giorni di mancato pagamento, sarà applicata una penale del 20% sulle quote amministrative.

SEZIONE 20 – QUOTE

Articolo 20.1 – Quote amministrative

  1. Ogni individuo o membro appartenente a un’associazione RHOME deve versare una quota amministrativa pari a €1,00 al mese, per un totale di €12,00 all’anno, da pagare in un’unica soluzione il 25 gennaio di ogni anno.
  2. I fondi raccolti sono destinati esclusivamente alle spese amministrative, tra cui il supporto alle attività quotidiane, le spese legali e il sostegno ai membri del Bureau/Consiglio Direttivo.
  3. Le quote amministrative non sono rimborsabili.

Articolo 20.2 – Quote di iscrizione

  1. Ogni nuovo individuo deve versare una quota di iscrizione una tantum di €10,00, al momento dell’assegnazione del numero di registrazione RHOME. I bambini sotto i 18 anni non devono sostenere alcun costo, in quanto sono coperti dai genitori.
  2. I fondi raccolti per l’iscrizione sono destinati alla produzione delle tessere di identificazione RHOME.
  3. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.

SEZIONE 21 – MODIFICHE

  1. Il Regolamento Interno di RHOME può essere modificato con voto a maggioranza del Bureau/Consiglio Direttivo. In caso di modifiche, il regolamento sarà aggiornato di conseguenza.
  2. Il Regolamento Interno è stabilito dai membri del Bureau/Consiglio Direttivo di RHOME.
  3. Ogni modifica deve essere approvata dalla maggioranza del Bureau/Consiglio Direttivo.
  4. Il Regolamento Interno deve essere comunicato a tutti i membri, ai presidenti delle associazioni e ai delegati tramite posta elettronica.